Normativa impianti elettrici

La legge 46/90, in vigore dal marzo 1990 è stata sostituita dal D.M. 37 del 22 gennaio 2008 (pubblicato nella G. U. del 12/03/2008 n.61)e dal DL 25 giugno 2008 n 112, "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"; questo regolamento stabilisce quali soggetti siano abilitati a progettare e realizzare le principali tipologie di impianti e a quali obblighi essi debbano attenersi.

E' importante che gli impianti elettrici rispondano, sia in fase di progettazione che di realizzazione, a tutta quella serie di norme che ne garantiscano affidabilità, sicurezza d'uso e durata nel tempo. E' importante quindi rivolgersi ad aziende specializzate nel settore che garantiscano e certifichino i risultati dei propri lavori.

Requisiti di sicurezza:

Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte.
Gli impianti sono a regola d'arte se realizzati in conformità alle seguenti norme tecniche:
- UNI (Ente Nazionale di Unificazione);
- CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
- CEN (Comitato Europeo di normalizzazione);
- CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica);
- IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica);
- ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione).

Un impianto elettrico è adeguato quando:
- possiede un dispositivo di sezionamento posto all’origine dell’impianto (interruttore generale)
- possiede dispositivi di protezione contro le sovracorrenti (interruttori automatici, fusibili, ecc.)
- possiede la protezione contro i contatti indiretti (dispositivo differenziale coordinato con l’impianto di terra)
<= 0,03 A
- possiede protezioni contro i contatti diretti
In caso contrario, si rende necessario adeguare l’impianto elettrico.

Il D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37 (ex Legge 46/90)prevede tra le altre cose l'obbligo da parte dell'installatore di rilasciare una certificazione di conformità dell'impianto realizzato regola d'arte.La realizzazione dell’impianto elettrico ed i successivi interventi di ampliamento e modifiche dello stesso, devono quindi essere certificate da tecnici abilitati con la “Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico”.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 17 del 2007, con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
  • Il regolamento di cui al d.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447,

  • Gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,

  • la legge n. 46 del 5 marzo 1990 fatta eccezione per 3 articoli ancora in vigore:

    - Art. 8 "Finanziamento dell'attività di normazione tecnica"
    - Art. 14 "Verifiche"
    - Art. 16 "Sanzioni"

 

Leggi impianti elettrici:

Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37   (nuova legge impianti elettrici)

Legge 46-90